mercoledì 15 ottobre 2014

UN DATORE DI LAVORO PUO' TRASFORMARE UN PART TIME IN TEMPO PIENO SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE

Il datore di lavoro puo' trasformare un part time in un tempo pieno senza avvertire ne' consultare il lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea sulla base di una sentenza riguardante una funzionaria del tribunale di Trento che ha fatto ricorso per aver subito un trattamento simile. Secondo la Corte, l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale "ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato". La Corte precisa che "in virtù della legge 183/2010 del 4 novembre 2010, tutte le amministrazioni pubbliche possono (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati".
Nella sua sentenza la Corte ricorda anzitutto che "la direttiva 97/81 e l'accordo quadro sono diretti a promuovere il lavoro a tempo parziale - su basi accettabili sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori - e a eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno". L'accordo quadro "rimette agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione dei principi generali, prescrizioni minime e disposizioni, al fine di tener conto della situazione in ogni Stato membro" . Ed "esclude che l'opposizione di un lavoratore a una trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno possa costituire l'unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive".
mercoledi 15 ottobre 2014
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