Viaggio da disdire? Qualunque siano le ragioni, ci sono delle regole per cancellare un viaggio gia' prenotato. Prima regola,secondo Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo): controllare il contratto con l'agenzia. In ogni caso la comunicazione di disdetta deve avvenire tempestivamente. A carico dell'utente, scatta una penale che, a seconda del momento in cui viene fatta la comunicazione, può arrivare fino all’intero prezzo del viaggio.
Se il consumatore non può partecipare al viaggio, entro 4 giorni lavorativi prima della partenza può cedere il contratto a una terza persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio nei rapporti derivanti nel contratto, e fatte salve le ulteriori spese che ne derivassero.
Se prima della partenza vengono proposte dal venditore e dall’organizzatore modifiche alle condizioni contrattuali pattuite, il consumatore ne deve essere informato per iscritto, con l’indicazione del tipo di modifica e con l’eventuale variazione di prezzo. Il consumatore entro due giorni lavorativi può recedere senza pagamento di penale dal contratto o accettare le modifiche. In caso di annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (che deve essere indicato nei depliants), il consumatore deve essere avvertito per iscritto 20 giorni prima della partenza.
Si parla di risarcimenti anche in caso di danni ricevuti, durante il viaggio, intesi con prestazioni inferiori a quelle pattuite o comunque danni imputabili all’organizzatore o al venditore. Anche in questo caso bisogna inviare il reclamo al tour operator entro dieci giorni dal rientro mediante lettera raccomandata.
Oltre al minor valore delle prestazioni, vi sono alcune sentenze che tendono a riconoscere anche il cosiddetto 'danno da vacanza rovinata', ovvero un danno morale per i disagi psicologici conseguenti all’aver trascorso i pochi giorni all’anno di vacanza non in pieno relax, ma al contrario nel tentativo di adattarsi a situazioni diverse e peggiori di quelle che ci si poteva legittimamente attendere.
E’ chiaro che, per sua natura, questo danno non potrà che essere quantificato dal giudice ('in via equitativa'), non esistendo parametri certi sulla base dei quali stimare il risarcimento dovuto.(fonte: adnkronos)
venerdi 1 agosto 2014
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