martedì 26 maggio 2015

SE L'ESTETISTA SBAGLIA IL TRATTAMENTO DEVE RISARCIRE ECONOMICAMENTE IL CLIENTE

Se l'estetista sbaglia il trattamento, deve risarcire il cliente. In termini monetari. Lo sostiene la Corte d'Appello de L'Aquila. Non solo la chirurgia estetica, ma anche un semplice trattamento dall'estetista mal eseguito può causare dei danni risarcibili.Per la Corte d'Appello de L'Aquila è, infatti, responsabile contrattualmente il soggetto giuridico che gestisce il centro, che è quindi tenuto a rispondere di ogni danno al cliente, anche nel caso di colpa del dipendente.Con la sentenza 48/15 la Corte abruzzese ha accolto l’appello dei genitori di una minorenne che si era sottoposta a dei trattamenti di pulizia del viso presso un centro estetico, e che dovrà risarcire più di 40 mila euro a titolo di danno non patrimoniale.Nella fattispecie, in particolare, al termine della terza seduta, sul viso della giovane era apparsa un’infiammazione cutanea, ragion per cui, i genitori sospesero i trattamenti. Effettuata una visita dermatologica, lo specialista diagnosticava un’«acne nodulo-cistica», patologia che era la diretta conseguenza del trattamento effettuato scorrettamente dall’estetista.I giudici di secondo grado, hanno precisato che la prestazione dell’estetista dev'essere individuata «nell’ambito di un contratto d’opera, disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. In caso di trattamento non correttamente eseguito e di danni conseguentemente subiti dal cliente vi sarà una responsabilità contrattuale del soggetto il quale il contratto d’opera è stato stipulato». Precisamente che l’esercizio della professione di estetista, o di un centro, «è regolato dalla legge 1/90, al cui articolo 1 prevede espressamente che l’attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico».In tal senso, nel caso di trattamenti eseguiti in modo scorretto va aggiunta la generale responsabilità extracontrattuale «prevista dalla norma di cui all’articolo 2043 Cc che stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, laddove, c’è una lesione del diritto alla salute, tutelato costituzionalmente dall’articolo 32 Costituzione».E' evidente, quindi, che nella fattispecie si configura una responsabilità contrattuale, proprio in virtù del fatto che i genitori e la minorenne si sono rivolti a un centro estetico «sulla base di un contratto intercorrente tra paziente e soggetto deputato a effettuare il trattamento di pulizia del viso, il cui adempimento non risiede in forme sacramentali o necessariamente codificate per iscritto ma dalle norme civilistiche che disciplinano l’attività professionale, in questo caso dell’estetista, nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera professionale».Non vi è dubbio, peraltro, come correttamente sottolineato dal giudice del merito che la responsabilità contrattuale in questione ricada sul soggetto giuridico che gestisce il centro estetico, obbligato a rispondere «di ogni danno derivato al paziente, anche per colpa del dipendente».
mercoledi 27  maggio  2015
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