Se i clienti sono rumorosi in maniera troppo fastidiosa il gestore del locale li puo' cacciare. Lo dice una sentenza della
Cassazione, secondo la quale in determinate circostanze e' possibile adottare 'i vari mezzi offerti dall'ordinamento per
evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela
dell'ordine e della tranquillità pubblica'. Il cliente chiassoso puo' essere buttato fuori senza complimenti. La cacciata
del cliente, ha osservato la Suprema Corte, rientra nella "attuazione dello 'ius excludendi'". La Terza sezione penale, con
la sentenza 12967, ha stilato un vero e proprio vademecum per i gestori di locali pubblici alle prese con clienti rumorosi.
Risponde, dunque, del reato punito dall'art. 659 c.p. "il gestore di un locale pubblico che ometta di ricorrere ai vari mezzi
offerti dall'ordinamento (come l'attuazione dello 'ius excludendi' o il ricorso all'autorità) per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica".
Se, invece, ha spiegato ancora piazza Cavour, "il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori
dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, per potere configurare la responsabilità del gestore è necessario
provare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che tale omissione sia riconducibile alla verificazione
dell'evento". Applicando questi principi, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del gestore di un pub
torinese colpevole di non avere impedito sia gli schiamazzi interni al locale sia quelli all'esterno. Inutile il ricorso della
titolare contro la decisione del Tribunale di Torino del 7 marzo 2013 volto a dimostrare che la protesta di tre abitanti era
"priva di riscontri della diffusività dei rumori" e che in ogni caso il gestore aveva fatto quanto poteva "per calmare i
gruppi più 'facinorosi'".
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso del gestore del pub e ha evidenziato che non era stato fatto nulla "per impedire
in concreto gli schiamazzi" oggetto di disturbo per gli abitanti della zona. Tra l'altro piazza Cavour ha fatto notare che "il
Tribunale ha ritenuto che i rumori che, lo si ripete, non consistevano solo negli schiamazzi dei clienti all'esterno del
locale, ma anche nei rumori prodotti all'interno e nella musica ad alto volume, fossero riconducibili alla condotta
dell'imputata e non ha attribuito rilievo ai tentativi, evidentemente ritenuti insufficienti, di calmare la clientela più
rumorosa". Accertata, dunque, "la responsabilità penale dell'imputata per i rumori provenienti dal suo locale, e,
dall'altro, il concreto disturbo arrecato alle parti civili" alle quali sono state liquidate anche 2.500 euro per le spese
processuali. (adnkronos)
martedi 7 marzo 2015
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