Brutta tegola per le compagnie aeree che trovano mille scuse per non indennizzare i viaggiatori in conseguenza dei frequenti ritardi. Per la Corte di giustizia europea il vettore ha l’obbligo d’indennizzare l’utente anche se la cancellazione del volo è dovuta a un guasto del velivolo. Costituisce, tuttavia, esimente all’indennizzo il solo caso di ritardi dovuti a problemi tecnici per vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei collegamenti ed in caso di atti di sabotaggio o terrorismo. È l’interessante sentenza C-257/14, pubblicata dalla nona sezione a stabilirlo, in una fattispecie nella quale il viaggiatore era rimasto a terra perché si era scoperto che un pezzo dell’aereo è difettoso.
L’evento, per quanto inaspettato, non è un fatto eccezionale perché la compagnia nella sua attività deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti: un guasto del genere resta infatti legato in modo intrinseco al complesso sistema di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni spesso difficili o addirittura estreme (pensiamo al meteo avverso). E nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile. La prevenzione di un guasto o la relativa riparazione, come la sostituzione del pezzo difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore, al quale spetta garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue
ttività economiche.
Un esempio di evento eccezionale, invece, si verifica quando il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo, o l’autorità competente in materia, annuncia che un i velivoli in servizio presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei collegamenti. E, altrettanto, vale in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo. Queste circostanze esonerano il vettore dalla compensazione economica nei confronti degli utenti.
venerdi 18 settembre 2015
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